Pagamento indennità parte fissa agli amministrativi che svolgono mansioni di DSGA su posti vacanti: pagano le RTS mediante l’apertura dei ruoli di spesa fissa (parere Aran)
Rispondendo ad un quesito di una scuola, l’Aran ha chiarito, come da noi sostenuto (si veda la nota dello scorso 16 febbraio) che nel caso di svolgimento di mansioni superiori di Dsga conferite all’assistente amministrativo su posti liberi e vacanti tutto l’anno, l’indennità di parte fissa (Cia Dsga) è a carico delle Rts mediante l’apertura di ruoli di spesa fissa. E questo, a parere dell’Aran, si desume dalla legge di stabilità 2013 (art. 1 comma 44) secondo cui “A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, l’articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi”.
La legge 28 dicembre 1995, n. 549 dispone: “A decorrere dal 1° settembre 1996 l’ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine dell’attività didattica è effettuata dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa. L’apertura dei ruoli di spesa fissa è disposta con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati secondo le competenze individuate rispettivamente dagli artt.309, 520 e 521 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e 521 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297″.
Ne consegue pertanto che tale spesa grava sui capitoli del bilancio dello stato e non sul FMOF i cui fondi sono utilizzabili per il pagamento dell’indennità parte fissa nel caso di facenti funzioni in sostituzione di altro Dsga titolare.
da Staff